Per gli affitti di appartamenti a studenti bisogna utilizzare un particolare contratto di locazione. Questo è quanto prevede la legge riguardo alla concessione in affitto di un immobile destinato ad abitazione per gli universitari. Questa tipologia di contratto si distingue dalle altre perché meno vincolante, dato che è connesso alla permanenza in una città per motivi di studio. Rientra nell’ambito dei contratti ad uso transitorio e va redatto in base al modello specifico predisposto dal Ministero, il quale è contenuto nell’allegato F del D.M. del 30 dicembre 2002.
Il contratto di affitto per studenti si rivolge a quelli universitari che sono iscritti ad un corso di laurea oppure a quelli che seguono corsi di aggiornamento o perfezionamento a livello universitario in un Comune differente da quello di residenza. Il presupposto per stipulare questo genere di contratti è che l’appartamento sia ubicato nei Comuni sedi di università oppure in quelli limitrofi, indicati dagli accordi territoriali.
Riguardo al canone, invece, nel momento in cui vi è la sottoscrizione del contratto bisogna versare una cauzione non superiore a 3 mensilità. L’ammontare del canone mensile viene stabilito dalle parti in maniera libera, ma va ricordato che non deve superare il limite massimo fissato in sede di accordi territoriali. La durata minima è di 6 mesi, mentre quella massima è di 36 mesi. Trascorsi questi termini, si intende rinnovato in automatico il contratto per la medesima durata, salvo recesso, che va effettuato con preavviso di almeno 3 mesi dalla scadenza.
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