Lo scorso 6 giugno è entrato in vigore il decreto di legge 63/2013, il quale ha portato delle novità riguardo alla certificazione energetica. Fino a prima c’era l’ACE (Attestato di Certificazione Energetica), ora, invece, troviamo l’APE (Attestato di Prestazione Energetica), il quale è stato introdotto con lo scopo di uniformare la normativa italiana in tema di energia alle direttive europee. Fra il primo e il secondo ci sono delle differenze, ma andiamo a scoprire di cosa si tratta.
L’attestato di prestazione energetica viene rilasciato per tutti gli edifici e gli appartamenti costruiti, venduti o locati; in caso di nuove costruzioni, l’APE viene rilasciato dal costruttore, mentre per tutti gli altri immobili esistenti tocca al proprietario provvedere al rilascio. Per quanto riguarda la durata, l’APE dura 10 anni dal momento del rilascio, ma se nel corso di questi anni l’edificio o l’appartamento subisce delle modifiche tali da cambiare la classe energetica, l’attestato deve essere rifatto.
Se si possiede già una certificazione energetica ACE in corso di validità, non c’è bisogno di fare l’APE. La certificazione energetica APE va rilasciata alla fine dei lavori dal soggetto che li ha effettuati, nel caso in cui l’edificio sia di nuova costruzione o sia stato oggetto di ristrutturazione che abbia comportato interventi superiori al 25%. Nel caso in cui si tratti di vendita, locazione o cessione a titolo gratuito, l’attestato di prestazione energetica va rilasciato dal proprietario dell’immobile. L’APE va consegnato all’acquirente o locatario al momento della stipula del contratto preliminare.
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